|
Roma - Con la Risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008, l'Agenzia delle Entrate si è espressa nuovamente sulla tassazione dei trust, introdotti per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale con la Finanziaria 2007.
Secondo l'Agenzia, la tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. Se invece il trustee può scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, cioè se ha il potere di decidere l'attribuzione del reddito, vuol dire che egli, su quel reddito ha un potere.
Secondo la Risoluzione, questo elemento discrezionale equivale/corrisponde al possesso del reddito stesso. Conseguentemente sarà tassato il trust e non il beneficiario.
Analogamente, nel caso in cui i benefici del trust, anche se determinati e definitivi, soggiacessero ad una clausola di cumulo e comunque non fossero erogati al beneficiario la tassazione sarà in capo al trust. E' il caso di cumulazione di redditi a favore di minorenni ("beneficiario definito ma non percipiente") o comunque condizionati a determinate clausole.
PrimaPagina.biz 07/11/2008 - L'articolo completo è riservato agli abbonati |