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Società per Azioni, operazioni sul capitaleDal 30 settembre 2008 sono in vigore le nuove norme che riguardano la costituzione delle società per azioni e il loro capitale sociale. Particolarmente significative sono le nuove regole per la costituzione o l'incremento del capitale sociale e le perazioni sulle azioni proprie, che riportiamo in sintesi.
Il conferimento in natura Cambiano le regole per l’acquisizione di un conferimento in natura. Prima del decreto in oggetto, i conferimenti in natura presupponevano una valutazione dei beni effettuata da un ufficiale giudiziario, incaricato dal tribunale competente per territorio, il quale aveva il compito di scrivere una relazione di stima giurata circa il valore ipotetico dei conferimenti stessi. Secondo il nuovo decreto legislativo, invece, questa relazione (procedura molto lunga ed onerosa), non è più necessaria e viene sostituita dalla semplice documentazione dalla quale risulti il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza di alcune condizioni indispensabili.
La stima dei conferimenti La nuova norma stabilisce che la relazione di stima non occorre più se il valore attribuito ai beni in natura o crediti conferiti corrisponde: - al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale ed a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento; - oppure al valore equo determinato dalla stima di un esperto referenziato (estraneo alla società e al socio che effettua il conferimento) e dotato di documentata professionalità, purché la valutazione in oggetto non sia stata fatta più di sei mesi prima del conferimento stesso e sia conforme ai principi e ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento.
Le operazioni sulle azioni proprie Ora le S.p.A. possono accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie (prima era assolutamente vietato), anche se solo a certe condizioni. Resta valida la regola secondo cui una società non può accettare azioni proprie in garanzia, neppure per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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